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Sez. L, Sentenza n. 1091 del 03/02/1994 (Rv. 485194 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Recesso dell'alienante con disdetta data in tempo utile - Controllo della validità del recesso "ad nutum" in relazione all'interesse perseguito dal datore di lavoro - Esclusione - Estinzione del rapporto finalizzata ad una più conveniente cessione del complesso aziendale - Liceità - Violazione degli artt. 1343, 1344, 1175 e 1375 cod. civ. o configurabilità di un atto discriminatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485194-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere

Ove nell'ipotesi di trasferimento di azienda prevista dall'art. 2112 cod. civ. l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro dando disdetta in tempo utile, l'inapplicabilità al rapporto stesso della disciplina limitativa del licenziamento preclude un controllo della validità dell'atto di recesso "ad nutum" in relazione all'interesse perseguito dal datore di lavoro. L'estinzione dei rapporti di lavoro può essere quindi finalizzata anche a realizzare nel modo più conveniente la cessione del complesso aziendale, senza che ciò comporti la illiceità del recesso ai sensi degli artt. 1343 e 1344 cod. civ. o la configurabilità di un atto discriminatorio; né è prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)