Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 08/10/1969 Ud. (dep. 29/11/1969) Rv. 113263 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE -ESTORSIONE E TRUFFA - DIFFERENZA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO O ERRONEO CONVINCIMENTO DI DOVERE ESEGUIRE UN ORDINE - ESTORSIONE - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE -ESTORSIONE E TRUFFA - DIFFERENZA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO O ERRONEO CONVINCIMENTO DI DOVERE ESEGUIRE UN ORDINE - ESTORSIONE - DIFFERENZA.*
Uno degli elementi che differenziano il reato di estorsione da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art 640, comma 2, n 2, cod pen, va ricercato nella particolare posizione dell'agente, che nell'estorsione si presenta alla vittima come autore del danno minacciato, mentre nella truffa si limita a suscitare nel soggetto passivo il timore di pericolo immaginario e quindi di un danno estraneo alla sua volonta. (Conf 106036, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)