Sez. 2 - , Sentenza n. 7663 del 19/03/2019 (Rv. 653290 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione avverso sanzioni applicate dalla Banca d'Italia - Rito previsto dall'art. 195 TUF - Rapporti con il d.lgs. n. 150 del 2011 - Specialità - Configurabilità - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, l'opposizione avverso il provvedimento che applica la sanzione resta regolata, pur dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 e del d.lgs. n. 150 del 2011, dall'art 195, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998, il quale configura un procedimento speciale sottratto all'ambito di operatività della cd. riforma sulla riduzione e semplificazione dei riti; pertanto, non trova applicazione lo schema processuale fissato nell'art. 6 del citato d.lgs. n. 150 del 2011, rapportato al rito del lavoro e contraddistinto dal previo deposito del ricorso nei trenta giorni dalla comunicazione della sanzione e dalla successiva notificazione del medesimo ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ma resta inalterata la diversa scansione procedurale che prevede, nell'ambito del ricorso alla corte di appello, la preventiva obbligatorietà della notifica alla Banca d'Italia e solo successivamente il deposito dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge del 2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)