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Sez. 2 - , Sentenza n. 1023 del 17/01/2018 (Rv. 646670 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Opposizione avverso deliberazioni Consob ex art. 187-septies d.lgs. n. 58 del 1998 – Necessità di notificare previamente il ricorso alla Consob nel termine per impugnare - Decreto presidenziale di fissazione udienza con termine per la notifica – Assegnazione di un termine per la notifica con scadenza ulteriore rispetto al termine per impugnare - Sanatoria o affidamento – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646670-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

In tema di opposizione avverso deliberazioni della Consob, l’art. 187-septies del d.lgs. 24 febbraio n. 58 prevede che il ricorso sia prima notificato in un termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di opposizione e successivamente depositato nel termine di 30 giorni decorrente dalla notifica; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza abbia assegnato un termine per la notifica con scadenza ulteriore rispetto al sessantesimo giorno dalla comunicazione della delibera Consob, essendo irrilevante ai fini del perfezionamento della sanatoria il comportamento degli uffici giudiziari e discendendo la fattispecie decadenziale dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)