Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12364 del 15/06/2016 (Rv. 640010 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Sentenza straniera di condanna per un debito attinente al gioco d'azzardo legalmente esercitato - Contrarietà all'ordine pubblico - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ
Non produce effetti contrari all'ordine pubblico e, quindi, può essere riconosciuta in Italia, ai sensi degli artt. 64 e 67 della l. n. 218 del 1995, la sentenza straniera recante condanna per un debito attinente al gioco d'azzardo legalmente esercitato, atteso che, in ambito nazionale ed in ambito comunitario, non esiste un disfavore dell'ordinamento giuridico nei confronti del gioco d'azzardo in quanto tale, ove esso non sfugga al controllo degli organismi statuali e non si esponga, pertanto, alle infiltrazioni criminali. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconociuto due sentenze straniere della Corte d'appello e della Corte di revisione del Principato di Monaco, ritenendo, altresì, inapplicabile allo Stato monegasco la pacifica interpretazione della giurisprudenza francese di legittimità concernente l'art. 1965 del codice civile francese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933, Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 720 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)