Sez. 1, Sentenza n. 21712 del 26/10/2015 (Rv. 637680 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Debito di gioco - Art. 1965 codice civile francese - Applicazione e interpretazione - Mutuo concesso da un casinò francese - Restituibilità del mutuo - Condizioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE
L'art. 1965 del codice civile francese, analogamente all'art. 1933 c.c., prevede espressamente che il debito di gioco o il pagamento di una scommessa non siano azionabili in giudizio; tale disposizione, pur non essendo applicabile al pagamento di assegni rilasciati in favore di un casinò la cui tenuta è autorizzata dalla legge e regolamentata dai pubblici poteri, trova invece applicazione nel caso in cui il rilascio di assegni alla casa da gioco si riferisca ad un contratto di mutuo concesso dal casinò per alimentare il gioco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)