Sez. 4, Sentenza n. 14760 del 20/09/1989 Ud. (dep. 02/11/1989) Rv. 182414 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - MANCANZA - INVOLONTARIETÀ - NULLITÀ RELATIVA - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA - DECISIONE - SENTENZA -MOTIVAZIONE - MEZZO E MODO DI RIPARAZIONE.*
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - MANCANZA - INVOLONTARIETÀ - NULLITÀ RELATIVA - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA - DECISIONE - SENTENZA -MOTIVAZIONE - MEZZO E MODO DI RIPARAZIONE.*
Alla involontaria mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del collegio giudicante consegue una nullità relativa riparabile, da parte del giudice dell'impugnazione, mediante la elaborazione di motivazione a sostegno razionale della decisione, senza che sia necessaria l'emanazione di un formale provvedimento che dichiari tale nullità. Invero, questa non impinge sulla sentenza-decisione (dispositivo, o "contesto di decisione"), ma riguarda solo la sentenza-motivazione ("contesto di giustificazione"), documento redatto a decisione già adottata con metodologia retorico-argomentativa, a fini razionali o dimostrativi. (Conf mass n 165669; (Conf mass n 144560; (Conf mass n 109995).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)