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Sez. 5, Sentenza n. 7357 del 24/05/1984 Ud. (dep. 24/09/1984) Rv. 165669 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ - OMISSIONE VOLONTARIA - CONSEGUENZE - OMISSIONE INVOLONTARIA - INSUSSISTENZA DI NULLITÀ - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165669-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ - OMISSIONE VOLONTARIA - CONSEGUENZE - OMISSIONE INVOLONTARIA - INSUSSISTENZA DI NULLITÀ - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - APPLICABILITÀ.*

La sentenza penale è caratterizzata dal momento della decisione e da quello della documentazione che si estrinsecano rispettivamente nel dispositivo e nella successiva elaborazione degli argomenti che sostengono le statuizioni adottate. Con la volontaria omissione della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (nella specie Presidente del collegio) viene denunziato un vizio che comporta nullità assoluta della sentenza-decisione, poiché essa evidenzia l'inosservanza delle Disposizioni concernenti la Costituzione del giudice (difettosa composizione numerica del collegio o violazione del principio di immutabilità del giudice). È invece ravvisabile nullità relativa e sanabile, quando la omissione volontaria della sottoscrizione sia riferibile alla completezza e fedeltà della motivazione contenuta nel documento rispetto a quella posta a fondamento della decisione. Nell'ipotesi di omissione involontaria è invece ravvisabile soltanto un errore materiale, al quale va posto rimedio mediante il procedimento di correzione. (V mass nn 111517, 110438, 104406, 101418, 101325, 098722 nel senso (della nullità assoluta per la Mancanza di sottoscrizione; (V mass nn 163590, 159220, 148776, 144560, 142715, 138041, 128144, (126680, 126617, 126482, 125822, 124980, 121792, 120565, 118883, (118871, 115671, 113707, 112952, 111419 S.U. 22 marzo 1969 n. 4 ric. (canciglia - e nn 110919, 109995, 109445, 109024, 098647, 102759, (102133 nel senso che la mancata sottoscrizione è sempre causa di (nullità relativa; (V mass nn 163590, 148776, 098647 per il caso di sottoscrizione (apposta da magistrato estraneo al collegio; (V mass nn 155611, 144561, 109273 nel senso che la sottoscrizione (può essere apposta dopo il deposito della sentenza o dopo la (presentazione dei motivi di gravame; (V mass nn 153247, 137121, 134550 nel senso generico che la tardiva (sottoscrizione non produce nullità; (V mass nn 148387, 148082, 134440, 128539, nel senso che la (sottoscrizione non può essere apposta dopo la presentazione dei (motivi di gravame; (V mass nn 138041, 120566, 111420 - S.U. 22 marzo 1969 n. 4 ric. (canciglia - e nn 110919, 106796, 102760 nel senso che il giudice (d'appello deve dichiarare la nullità relativa e decidere nel (merito; (Conf mass nn 154706, 149232, 148281, 141899, 137802, 131103 nel (senso che è ammissibile la procedura di correzione degli errori (materiali; (contra mass nn 163590, 143588, 134440, 126617, 118871 nel senso (della inammissibilità della procedura predetta; (contra mass n 129907 per l'ammissibilità della procedura solo per (le sentenze della Cassazione; (contra mass n 107059 nel senso della inammissibilità della (procedura di correzione degli errori materiali per il caso di (mancata sottoscrizione e di ammissibilità per l'ipotesi di (sottoscrizione e di ammissibilità per l'ipotesi di sottoscrizione (erroneamente apposta da magistrato estraneo al (collegio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 476 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)