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Sez. 6, Sentenza n. 1587 del 19/11/1968 Ud. (dep. 18/01/1969) Rv. 109975 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - UTILIZZAZIONE DI DANARO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA PER SOPPERIRE A ONERI PROPRI DEL COMUNE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1968-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109975-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - UTILIZZAZIONE DI DANARO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA PER SOPPERIRE A ONERI PROPRI DEL COMUNE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

La distrazione punibile a titolo di peculato consiste in un mutamento della destinazione giuridica della cosa o del danaro della P.a. Da parte di chi ne sia in possesso per ragioni di ufficio o di servizio. L' ente comunale di assistenza (sostituito alle preesistenti congregazioni di carita con d.l. 3 giugno 1937, n.847) ha fini istituzionali che si differenziano da quelli del comune, nell'ambito del quale esso agisce, e rispetto al quale e un soggetto del tutto autonomo. Consegue che l'utilizzazione di danaro dell' e C a per fini propri del comune integra il reato di peculato per distrazione. (nella specie danaro dell' e C a era stato utilizzato per l'acquisto di materiale destinato alla riparazione di una strada comunale). (V. 107390, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)