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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 (Rv. 649507 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649507-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C., non ravvisando la finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio della massa dei creditori, ha escluso la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di revocazione ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall., dall'amministrazione straordinaria e riferita ad atto dispositivo - donazione - compiuto non dalla società poi dichiarata insolvente bensì dal debitore di essa, su bene proprio, in forza di obbligazione risarcitoria fondata su fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)