Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 15/05/2014 (Rv. 630866 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata in causa di terzo responsabile ad opera del convenuto - Sottoposizione ad amministrazione controllata del terzo - Improcedibilità della domanda attrice - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come l'unico responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio, si realizza un ampliamento della controversia in senso soggettivo ed oggettivo, ferma restando l'unicità del complessivo rapporto controverso e l'inscindibilità della causa. Ne consegue che, ove il terzo chiamato come responsabile sia sottoposto ad amministrazione controllata, la domanda attrice è improcedibile con riguardo all'intero giudizio in virtù dell'art. 13 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che fissa la competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, trattandosi di accertare una pretesa nei confronti della massa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)