Sez. 4, Sentenza n. 14857 del 14/04/2026 Cc. (dep. 24/04/2026) Rv. 289771-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Restrizione della libertà derivante dall'erronea mancata sospensione dell'ordine di esecuzione - Rilevanza ai fini del diritto alla riparazione - Sussistenza - Esito della successiva richiesta di applicazione di misure alternative - Rilevanza - Esclusione - Applicazione del principio di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste il diritto all'indennizzo anche nel caso in cui la restrizione della libertà sia derivata dall'errore dell'autorità giudiziaria che non ha provveduto alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., indipendentemente dall'esito della successiva richiesta di misura alternativa alla detenzione. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, nel solo caso di rigetto di tale istanza, viene in rilievo il principio di fungibilità di cui all'art. 657 cod. proc. pen., con conseguente incidenza sulla misura della pena da espiare del previo riconoscimento dell'indennizzo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)