Sez. 4, Sentenza n. 50327 del 24/10/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 274051 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: SCOMPUTO | Determinazione della pena da espiare – Fungibilità della custodia sofferta senza titolo – Riparazione per l’ingiusta detenzione – Prevalenza della fungibilità – Ragioni – Facoltà di scelta dell’interessato tra i due istituti – Esclusione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: SCOMPUTO
In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)