Sez. L, Sentenza n. 18199 del 20/12/2002 (Rv. 559359 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Forma e contenuto dell'atto di licenziamento - Disciplina stabilita dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Indicazione globale dei giorni di assenza - Sufficienza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 quanto alla forma dell'atto ed all'indicazione dei motivi del recesso e, conseguentemente, il datore di lavoro ha l'onere di indicare specificamente i giorni di assenza, se ciò sia chiesto dal lavoratore (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente l'indicazione globale del numero dei giorni di assenza del lavoratore nel corso dell'intero periodo preso in esame).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)