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Sez. L, Sentenza n. 6143 del 22/03/2005 (Rv. 580336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Recesso per superamento del periodo di comporto per malattia - Immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento - Conseguenze - Rilevanza delle assenze dal lavoro non contestate - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore - il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilaterale e la validità dell'atto di recesso - con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa, invece, l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)