Sez. 1, Sentenza n. 8220 del 22/07/1993 (Rv. 483273 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma del 1972 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Soggetti passivi | Attività di produzione dei cartelli stradali e di installazione per conto delle aziende beneficiarie della pubblicità - Impresa - Esercizio - Imposta sulla pubblicità - Assoggettabilità.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma del 1972 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Soggetti passivi
Rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 - che assoggetta alla imposta sulla pubblicità sia "chiunque effettua la pubblicità", sia "chi produce e vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa" - l'attività di una impresa che, oltre a produrre i cartelli stradali, li installa per conto delle aziende beneficiarie della pubblicità stessa, atteso che la detta norma, nell'individuare i soggetti passivi dell'imposta, affianca al beneficiario della pubblicità un altro soggetto, che considera obbligato in solido con il primo, sulla base (non dell'utilizzazione del risultato finale, ma) della produzione di tale risultato, e quindi della organizzazione e realizzazione della pubblicità.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)