Sez. 5, Sentenza n. 7314 del 07/04/2005 (Rv. 582667 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Soggetti passivi - Soggetto che produce o vende la merce oggetto della pubblicità - Obbligato in solido - Nozione - "Beneficium excussionis" - Esclusione - Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - norma di tenore analogo al previgente art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 -, accanto a chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, "tenuto al pagamento in via principale", "è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta" colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità: una siffatta obbligazione solidale non è condizionata all'esistenza di un effettivo rapporto giuridico-economico fra i due soggetti, né alla preventiva escussione dell'obbligato principale. La disciplina non è in contrasto con l'art. 53 Cost., giacché il principio della capacità contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, purché non estranei al presupposto d'imposta - costituito dalla diffusione del messaggio pubblicitario -, come sono coloro che, svolgendo l'attività economica oggetto della pubblicità, da questa traggono immediato e diretto vantaggio; né è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto il "beneficium excussionis" riveste, nelle obbligazioni solidali, carattere eccezionale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 557 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)