Sez. L, Sentenza n. 3678 del 03/05/1990 (Rv. 466974 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONI DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - ADESIONE AD UNA RELAZIONE DI NATURA STRETTAMENTE CONTABILE - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONI DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - ADESIONE AD UNA RELAZIONE DI NATURA STRETTAMENTE CONTABILE - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Ancorché il giudice del merito debba dar conto, nella motivazione della sentenza, della relazione del consulente tecnico anche quando aderisca alle relative conclusioni non potendo limitarsi ad un semplice richiamo (anche se una specifica motivazione è richiesta nell'ipotesi di dissenso dal parere del tecnico ovvero in presenza di censure mosse dalla parte), tuttavia quando lo stesso giudice aderisca ad una relazione di natura strettamente contabile (caratterizzata dal fatto di implicare, una volta stabiliti i criteri base, solo lo sviluppo di analitici conteggi), è soddisfatta l'esigenza di motivazione con l'affermazione del giudice circa la correttezza del procedimento seguito dal C.T.U. E delle conclusioni raggiunte. (V 1058/80, mass n 404532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)