Sez. 1, Sentenza n. 1058 del 14/02/1980 (Rv. 404532 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - NECESSITA DI ACCERTAMENTO DI FATTI ESSENZIALI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA COME LO STRUMENTO TECNICAMENTE PIU FUNZIONALE ED EFFICIENTE - RICHIESTA DELLA CONSULENZA AD INIZIATIVA DI UNA DELLE PARTI - DIVIETO - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - NECESSITA DI ACCERTAMENTO DI FATTI ESSENZIALI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA COME LO STRUMENTO TECNICAMENTE PIU FUNZIONALE ED EFFICIENTE - RICHIESTA DELLA CONSULENZA AD INIZIATIVA DI UNA DELLE PARTI - DIVIETO - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
La consulenza tecnica non puo essere disposta dal giudice per raccogliere elementi di fatto che le parti avrebbero potuto e dovuto altrimenti dimostrare: tuttavia, qualora la parte richieda la consulenza per accertare determinati fatti essenziali ai fini della decisione, rispetto ai quali tale mezzo istruttorio si presenti obbiettivamente come lo strumento tecnicamente piu funzionale ed efficiente, il giudice del merito non puo negare il mezzo richiesto senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte a fondamento dell'istanza e non puo rigettare la pretesa sostanziale sotto il profilo che la parte non avrebbe adempiuto con tale richiesta all'Onere probatorio di cui all'art 2697 cod civ. (nella specie la consulenza era stata ammessa per l'esatto accertamento di dati contabili). (Conf 2055/78, mass n 391421; (Conf 5149/77, mass n 388773; (Conf 4129/77, mass n 387788; (Conf 945/77, mass n 388566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)