Sez. L, Sentenza n. 2461 del 13/04/1985 (Rv. 440307 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - APPLICAZIONE DI UNA NORMA AD UN FATTO DA ESSA NON REGOLATO - INCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - APPLICAZIONE DI UNA NORMA AD UN FATTO DA ESSA NON REGOLATO - INCLUSIONE.*
Il vizio in iudicando, previsto dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ricorre non soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o affermazione di una disposizione inesistente, ma anche quando, intesa rettamente la norma, il giudice del merito l'abbia applicata ad un fatto che da essa non è regolato, sì da giungere, attraverso un'erronea qualificazione giuridica del fatto accertato, a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dall'ordinamento. (V 2146/67, mass n 329289).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)