Sez. 2, Sentenza n. 2146 del 06/09/1967 (Rv. 329289 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERROR IN IUDICANDO - NOZIONE - DIFFERENZA DELL'ERRORE GIURIDICO DELLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERROR IN IUDICANDO - NOZIONE - DIFFERENZA DELL'ERRORE GIURIDICO DELLA MOTIVAZIONE.*
L'error in judicando, di cui all'art.360 n.3 cod.proc.civ., e quello che incide sull'operazione finale della decisione e cioe sulla sussunzione del fatto nello schema giuridico e non sull'accertamento storico del fatto, che e operazione idealmente anteriore. Anche quando non si tratti di errore nella qualificazione giuridica del fatto, ma di errore nell'integrazione della legge, il fatto e, invero, accertato indipendentemente dall'errore di diritto, il quale spiega la sua efficienza causale, che lo rende rilevante ai fini dell'annullamento della decisione, nel senso di far considerare il fatto accertato come ricompreso o meno nella previsione della legge in relazione all'individuata portata precettiva di questa. Quando, invece, l'errore di diritto turbi l'accertamento del fatto, si e in presenza di un errore giuridico della motivazione, e cioe di un accertamento incompleto del fatto per omesso esame di un elemento a torto ritenuto in astratto irrilevante in conseguenza dell'errore di diritto (come, ad esempio, nel caso di rigetto della domanda per mancato accertamento di un elemento che sarebbe stato idoneo ad integrare il fatto costitutivo del diritto ovvero nel caso di accoglimento della domanda di un eccepito fatto impeditivo od estintivo e non mai nel caso di accoglimento della domanda nonostante l'accertamento di un fatto inidoneo a produrre le conseguenze giuridiche asserite o di un fatto impeditivo o estintivo ovvero nel caso di rigetto della domanda nonostante l'accertamento di una idonea fattispecie costitutiva o a causa dell'accertamento di un elemento erroneamente ricondotto ad una fattispecie modificativa o estintiva).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)