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Sez. 2, Sentenza n. 6518 del 12/03/2008 (Rv. 602655 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) | Restituzioni all'esportazione di cui ai Regolamenti (CEE) n. 519/77 del Consiglio e n. 3665/87 della Commissione - Prodotti di origine comunitaria - Nozione - Equiparazione tra prodotti di origine diretta comunitaria e prodotti originati in Paesi terzi immessi in libera pratica in uno degli Stati membri - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602655-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG)

In tema di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, previste dai Regolamenti (CEE) N. 519/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987, laddove è richiesta quale condizione per la restituzione che i prodotti esportati fuori della Comunità europea siano di origine comunitaria, va esclusa la equiparazione tra prodotti di origine diretta comunitaria e prodotti originati in Paesi terzi immessi in libera pratica in uno degli Stati membri (secondo la definizione di cui all'art. 24, ex art. 10, del Trattato C.E.E.), non potendosi ritenere che la locuzione "di origine comunitaria" (art. 5, primo comma, Regolamento CEE n. 519/77 del Consiglio) ricomprenda indifferentemente gli uni e gli altri. Di conseguenza, è ammesso il pagamento della restituzione soltanto quando i prodotti esportati siano originari degli Stati membri della Comunità. (Nella specie era stata irrogata la sanzione amministrativa per indebita riscossione di restituzioni all'esportazione, in violazione dell'art. 2, primo comma, della legge 23 dicembre 1986 n. 896, essendosi accertato che la ditta esportatrice non teneva distinte le merci importate da Paesi terzi da quelle acquistate sul mercato comunitario; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione ritenendo che l'origine comunitaria ricomprendesse anche i prodotti di Paesi terzi immessi in libera pratica nella Comunità).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 209 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 14/03/1977 num. 516 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 14/03/1977 num. 519 art. 5, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 8, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 10, Tratt. Internaz. 02/10/1997

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)