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Sez. 2, Sentenza n. 22333 del 18/10/2006 (Rv. 593030 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RESTITUZIONE ALLE ESPORTAZIONI | Sanzione amministrativa finalizzata al recupero delle somme indebitamente percepite secondo la disciplina del regolamento CEE nr.3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 - Interpretazione della norma di cui all'articolo 10, primo comma, del suddetto regolamento - Onere a carico dell'esportatore di fornire la prova dell'origine comunitaria del prodotto - Sussistenza - Fondamento - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593030-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RESTITUZIONE ALLE ESPORTAZIONI

In tema di sanzioni amministrative finalizzate al recupero delle cosiddette "restituzioni all'esportazione" per aiuti finanziari indebitamente percepiti, secondo la disciplina, all'epoca vigente, del regolamento CEE nr. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987, con riferimento al richiesto presupposto dell'origine comunitaria del prodotto esportato, la norma dell'articolo 10, comma primo, del suddetto regolamento non può essere interpretata in senso letterale, limitando l'onere probatorio dell'esportatore alla sola sua dichiarazione, perché la sufficienza di questa ai fini dell'ottenimento della restituzione non esclude che, a richiesta dell'amministrazione, l'esportatore debba dare prove pertinenti della effettiva provenienza del prodotto. Inoltre, la insufficienza della mera dichiarazione deriva dall'articolo 5, primo comma, del regolamento CEE nr.519/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 (che attiene a materia affine), secondo cui la restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità e sono di origine comunitaria, ciò che dimostra come, sul beneficiario del rimborso, non può non gravare l'onere di fornire - a richiesta dell'amministrazione - una vera e propria "prova", e cioè di produrre elementi verificabili ed attendibili. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, che aveva tra l'altro ritenuto che l'esportatore fosse onerato della sola 'dichiarazionè circa la provenienza comunitaria del prodotto esportato in paese terzo, non sussistendo viceversa a suo carico l'obbligo di dimostrarne l'origine comunitaria).

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 10 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 14/03/1977 num. 519 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)