Sez. 3, Sentenza n. 3416 del 07/03/2003 (Rv. 560982 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Giudizio di appello - Deposito delle comparse conclusionali e delle repliche - Fissazione di un termine alle parti con ordinanza pronunciata fuori udienza - Mancata comunicazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Decisione di questioni di solo diritto da parte del giudice - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
La mancata comunicazione di un'ordinanza pronunciata fuori udienza con cui il giudice di appello abbia fissato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche è causa di nullità della sentenza anche se le questioni su cui detto giudice doveva pronunciarsi (e si è, in concreto, pronunciato) non richiedono che l'applicazione di norme di diritto a fatti definitivamente accertati e non contestati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)