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Sez. 3, Sentenza n. 3416 del 07/03/2003 (Rv. 560982 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Giudizio di appello - Deposito delle comparse conclusionali e delle repliche - Fissazione di un termine alle parti con ordinanza pronunciata fuori udienza - Mancata comunicazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Decisione di questioni di solo diritto da parte del giudice - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560982-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La mancata comunicazione di un'ordinanza pronunciata fuori udienza con cui il giudice di appello abbia fissato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche è causa di nullità della sentenza anche se le questioni su cui detto giudice doveva pronunciarsi (e si è, in concreto, pronunciato) non richiedono che l'applicazione di norme di diritto a fatti definitivamente accertati e non contestati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)