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Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006 (Rv. 587941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Sentenza - Mancata fissazione del termine per gli scritti conclusivi - Deposito prima della scadenza del termine per le conclusionali - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni - Modalità di deduzione con il mezzo di impugnazione - Indicazione della rilevanza delle ragioni non dedotte con le comparse conclusionali e con le memorie - Necessità.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE

La mancata assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie, o la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, previsti dall'art. 190, cod. proc. civ., non sono di per sé causa di nullità della sentenza stessa, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa. A tal fine, la parte deve dimostrare che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)