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Sez. 2, Sentenza n. 2136 del 07/07/1971 (Rv. 352884 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - DELLA CONDIZIONE DEL FONDO SERVENTE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU DI STILLICIDIO*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352884-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - DELLA CONDIZIONE DEL FONDO SERVENTE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU DI STILLICIDIO*

Ai sensi dell'art 1067 cod civ, e fatto divieto al proprietario del fondo dominante di effettuare in esso innovazioni che rendano piu gravosa la condizione del fondo servente e, cioe, che arrechino ad esso un pregiudizio - anche non attuale, ma solo possibile - il quale venga a consistere nell'alterazione dell'essenza della servitu o, quanto meno, in una modificazione in peius delle modalita di Esercizio di essa, risultanti dal titolo o dal possesso in atto. L'accertamento della inesistenza dell'aggravamento della servitu e incensurabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivato ed esente da errori di diritto. (nella specie, i giudici di merito avevano escluso che costituissero aggravamento di una servitu di stillicidio la costruzione di un'altra grondaia in luogo della precedente e la sostituzione del precedente tubo di scarico in zinco con altro in plastica di maggior diametro. Avevano, inoltre ritenuto irrilevante la circostanza dell'aggiunta di altro scarico perpendicolare alla grondaia. La SC ha confermato tale pronunzia, enunziando i principi di cui in massima). (Conf 63'68, mass n 330885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)