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Sez. 2, Sentenza n. 63 del 11/01/1968 (Rv. 330885 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI- ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330885-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI- ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per il disposto dell'art. 1067 cod.civ.e fatto divieto al proprietario del fondo dominante di effettuare in esso innovazioni che rendano piu gravosa la condizione del fondo servente, e cioe che arrechino ad esso un pregiudizio - anche se non attuale ma solo possibile - il quale venga a consistere nell'alterazione dell'essenza della servitu o, quanto meno, in una modificazione in peius delle modalita di Esercizio di essa, risultanti dal titolo o dal possesso in atto. Costituisce indagine di fatto non censurabile in Sede di legittimita, se adeguatamente e correttamente motivata, lo stabilire se in concreto vi sia stato un aggravamento della servitu. (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che costituissero innovazioni pregiudizievoli, come tali implicanti aggravamento della servitu, lo spostamento o l'ampliamento di una veduta, con la conseguenza di piu intense e costanti prospectio e inspectio sul fondo servente). (Cfr. 865-67, massima n. 327026 1767-66, massima n.323445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)