diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 25/05/2002 (Rv. 554720 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Sussistenza - Requisiti - Attività di controllo dell'esecuzione di contratti - Natura di attività meramente ausiliaria - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554720-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di IVA, l'attività di controllo sull'esatta esecuzione di contratti tra soggetto residente e soggetto non residente non può considerarsi, in linea di principio, ausiliaria e, come tale, non suscettibile di far assumere alla società incaricata il ruolo di stabile organizzazione in Italia della società straniera, ai sensi dell'art. 5, par. 4, del modello O.C.S.E. di convenzione contro le doppie imposizioni e dell'art. II, par. 1, lett. e), della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni, conclusa il 24 gennaio 1957 e ratificata con legge 18 giugno 1960, n. 704, applicabile "ratione temporis".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Tratt. Internaz. 24/01/1957 num. 2 art. 1, Legge 18/06/1960 num. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)