Sez. 5, Sentenza n. 17373 del 06/12/2002 (Rv. 559043 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Sussistenza - Requisiti - Attività di controllo dell'esecuzione di contratti - Natura di attività meramente ausiliaria - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di IVA, l'attività di controllo sull'esatta esecuzione di contratti tra soggetto residente e soggetto non residente non può considerarsi, in linea di principio, ausiliaria e, come tale, non suscettibile di far assumere alla società incaricata il ruolo di stabile organizzazione in Italia della società straniera, ai sensi dell'art. 5, par. 4, del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni e dell'art. 5, par. 3, lett. e), della Convenzione tra Italia e USA per evitare le doppie imposizioni, conclusa il 17 aprile 1984 e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Tratt. Internaz. 17/04/1984 num. 5 art. 3, Legge 11/12/1985 num. 763
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)