Sez. 3, Ordinanza n. 15442 del 04/11/2002 (Rv. 558214 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI | Contestazione del valore - Poteri di decisione del giudice - Limitazione al caso di domanda relativa a cose mobili diverse dal denaro - Fattispecie - Pagamento di somma a titolo di risarcimento del danno.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI
La disposizione dell'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, qualora il convenuto contesti il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del primo comma dello stesso art. 14, il giudice decide al riguardo ai soli fini della competenza - opera esclusivamente nei casi di controversie aventi ad oggetto cose mobili diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa relativamente alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento del danno). Ne consegue che, ove l'attore non indichi nella domanda la somma pretesa, la causa, nonostante la contestazione del convenuto, deve presumersi di competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, primo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)