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Sez. 1, Sentenza n. 5815 del 24/06/1996 (Rv. 498270 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI | Contestazione del valore - Poteri di decisione da parte del giudice - Limitazione all'ipotesi di domanda relativa a cose mobili diverse dal denaro - Conseguenze - Fattispecie in tema di domanda di pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno - Quantificazione specifica solo di alcune componenti del danno - Domanda da ritenersi contenuta nella competenza per valore del giudice adito.
Stato
decisa il 1996-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498270-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI

La disposizione dell'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - la quale, in ipotesi di contestazione proposta dal convenuto circa il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del primo comma dello stesso art. 14, consente al giudice di decidere al riguardo ai soli fini della competenza - opera esclusivamente nei casi di controversie aventi ad oggetto cose mobili diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa relativamente alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, dovendo in queste tenersi unicamente conto della somma indicata dalla parte con specificazione numerica ovvero con parametri di riferimento. Pertanto, qualora la domanda di pagamento di somma di denaro sia proposta a titolo di risarcimento del danno e vengano indicate distinte componenti di questo, una delle quali indeterminata, deve ritenersi che la somma richiesta, ancorché parzialmente indicata, sia stata contenuta dall'attore, tanto nel limite minimo quanto in quello massimo, nella competenza per valore del giudice adito (nella specie, Pretore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)