Sez. 3, Sentenza n. 9115 del 29/08/1995 (Rv. 493784 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma nono bis della legge n. 118 del 1985 - Conseguenze - Ripristino della norma di cui all'art. 69 legge n. 392 del 1978.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
La dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 23 aprile 1986 n. 108) dell'art. 1 comma nono bis Legge n. 118/85 che, abrogando espressamente l'art. 69 Legge n. 392/78, aveva introdotto, tra l'altro, il rinnovo automatico dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo per la durata di cui all'art. 27 legge cit., importa il ripristino della suddetta norma abrogata che non prevede tale rinnovo automatico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 art. 1, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)