Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 20/08/1991 (Rv. 473559 - 01)
Locazione - Durata della locazione - In genere, Spirare del termine | Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Locazioni in corso al momento di entrata in vigore della legge cosiddetta sull'equo canone - Scadenza ad uno dei termini rispettivamente fissati per le locazioni soggette a proroga e per quelle non soggette a proroga dagli artt. 67 e 71 della predetta legge - Rinnovazione automatica - Esclusione.
Locazione - Durata della locazione - In genere, Spirare del termine
In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo ed in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, nel nuovo testo dell'art. 69 di detta legge l'art. 1, comma primo, del d.l. 9 dicembre 1987 n. 832 (convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15), non ha previsto la rinnovazione automatica del contratto già introdotta dall'art. 1, comma nono bis della legge n. 118 del 1985, dichiarato incostituzionale (Corte Cost. sent. 23 aprile 1986 n. 108). Pertanto con riguardo alla cessazione delle suddette locazioni alle scadenze di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, ha ripreso vigore la normativa prevista dal testo originario dell'art. 69 citato, che escludeva l'automaticità della rinnovazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 art. 1, Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)