Sez. 2, Sentenza n. 97 del 17/01/1970 (Rv. 344786 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DOPO LA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME - DENUNCIABILITA PER CASSAZIONE COME ERRORI DI DIRITTO - INSUSSISTENZA - SINDACABILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DOPO LA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME - DENUNCIABILITA PER CASSAZIONE COME ERRORI DI DIRITTO - INSUSSISTENZA - SINDACABILITA - LIMITI.*
La violazione e la falsa applicazione, da parte del giudice di merito, delle clausole contenute in un contratto collettivo stipulato dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo dello stato non sono denunziabili in Cassazione come errori di diritto, e possono essere sindacate soltanto per eventuale violazione delle regole attinenti all'interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt 1362 e segg del codice civile. (Conf 3667-68 massima 336963 2151-66 massima n 324190).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)