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Sez. 2, Sentenza n. 2151 del 02/08/1966 (Rv. 324190 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POST-CORPORATIVO - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324190-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POST-CORPORATIVO - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La violazione e la falsa applicazione, da parte del giudice di merito, delle clausole contenute in un contratto collettivo stipulato dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo dello stato non sono denunziabili in Cassazione come errori di diritto, e possono essere sindacate soltanto per eventuale violazione delle regole attinenti all'interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt 1362 e seguenti del codice civile. (Conf 388'66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 454, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)