Sez. 1, Sentenza n. 6261 del 25/10/1986 (Rv. 448512 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL CREDITORE ISTANTE - CONDIZIONI - ESTINZIONE SOPRAVVENUTA DEL CREDITO - MANCATA COMUNICAZIONE AL GIUDICE - CONDANNA DEL CREDITORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI, NONCHÉ AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE E DEL COMPENSO DEL CURATORE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL CREDITORE ISTANTE - CONDIZIONI - ESTINZIONE SOPRAVVENUTA DEL CREDITO - MANCATA COMUNICAZIONE AL GIUDICE - CONDANNA DEL CREDITORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI, NONCHÉ AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE E DEL COMPENSO DEL CURATORE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA.*
Nel caso di revoca del fallimento dichiarato su istanza di un unico creditore, la circostanza che quest'ultimo, pur essendo stato soddisfatto dopo la presentazione della domanda, non si sia fatto carico di portare a conoscenza del giudice la sopravvenuta Estinzione del proprio credito, quale situazione ostativa alla configurabilità dello stato d'insolvenza, può integrare un difetto di normale prudenza (indipendentemente dall'eventuale rilascio al debitore di quietanza del ricevuto pagamento), idoneo a giustificare la condanna del creditore medesimo al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese della procedura fallimentare e del compenso del curatore, secondo la previsione degli artt. 96 secondo comma cod. proc. civ. e 21 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. (V 971/79, mass n 397156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)