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Sez. 1, Sentenza n. 971 del 14/02/1979 (Rv. 397156 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - CONDIZIONI - SOCCOMBENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (REVOCA DEL FALLIMENTO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE).*
Stato
decisa il 1979-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397156-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - CONDIZIONI - SOCCOMBENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (REVOCA DEL FALLIMENTO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE).*

Il concetto di soccombenza comprende, con riferimento al soggetto che abbia promosso un procedimento giurisdizionale (di cognizione, esecutivo o cautelare), tutte le ipotesi in cui la misura di tutela richiesta risulti, per qualsiasi ragione, di rito o di merito, non dovuta: ne consegue che il creditore che abbia proposto l'istanza di fallimento, ove la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata revocata, pur nel concorso del credito da lui vantato, per la Mancanza di alcuno dei presupposti o delle condizioni sostanziali o processuali richiesti dall'ordinamento per la dichiarazione di fallimento, deve considerarsi soccombente e, qualora ricorrano le altre condizioni oggettive e soggettive previste dal secondo comma dell'art 96 cod proc civ, deve rispondere dei danni subiti dal debitore per effetto dell'illegittima dichiarazione di fallimento secondo i principi della responsabilita processuale aggravata. (nella specie, la sentenza dichiarativa di fallimento era stata revocata per l'incompetenza territoriale del tribunale fallimentare).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)