Sez. 5, Sentenza n. 14041 del 16/06/2006 (Rv. 591633 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazioni integrative ex art. 15 del d.l. n. 429 del 1982 - Presentazione "ad uffici territorialmente incompetenti" - Validità - Previsione - Portata - Presentazione ad inesistente ufficio dell' amministrazione finanziaria - Validità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riguardo alla definizione agevolata delle imposte sui redditi prevista dal d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, le dichiarazioni integrative dei soggetti diversi dalle persone fisiche vanno presentate, ai sensi dell'art. 15, all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione. Il successivo art. 32, modificato sul punto dall'art. 2-bis del d.l. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, nello stabilire che "sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti", presuppone che debba comunque trattarsi di un ufficio dell'amministrazione finanziaria effettivamente esistente, in quanto unicamente la consegna ad un ufficio dell'amministrazione fiscale può garantire, per le disposizioni interne che vincolano le diverse componenti della struttura, che l'atto pervenga comunque in tempi congrui all'ufficio competente per la sua trattazione, con equo e ragionevole contemperamento degli interessi del contribuente e dell'amministrazione. (nella fattispecie, la dichiarazione integrativa era stata inviata all'inesistente Ufficio II.DD. di Tradate).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 15, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 art. 2 bis CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 12/02/1983 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)