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Sez. 5, Sentenza n. 4986 del 05/03/2007 (Rv. 596934 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE | Ad ufficio incompetente - Pervenuta all'ufficio competente con ritardo di oltre trenta giorni - Dichiarazione omessa - Configurabilità - Affermazione.
Stato
decisa il 2007-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596934-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE

In tema di IVA, in base a quanto disposto dagli artt. 37, sesto comma (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), e 40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la dichiarazione presentata ad ufficio incompetente e pervenuta all'ufficio competente con ritardo superiore ai trenta giorni deve considerarsi come dichiarazione omessa, a nulla rilevando che essa comunque produce alcuni specifici effetti e non è sanzionabile come la dichiarazione mai presentata (cfr. artt. 48, quarto comma, e 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)