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Sez. 5, Sentenza n. 7883 del 30/03/2007 (Rv. 596848 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - IN GENERE | Agevolazioni tributarie - Condizioni di applicazione - Accertamento in base al diritto interno - Necessità - Sentenze della Corte di giustizia - Efficacia vincolante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di esenzione delle fondazioni bancarie dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596848-01

COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'accertamento della sussistenza dei relativi presupposti dev'essere condotto in base al sistema normativo nazionale, la cui ricostruzione da parte di una sentenza della Corte di giustizia CEE non può considerarsi né vincolante, né esaustiva, dal momento che la disciplina comunitaria, e segnatamente quella in materia di aiuti di Stato, funziona non già come canone interpretativo di quella interna, ma solo come limite esterno, nel senso che il problema di un eventuale contrasto con il diritto comunitario, e della conseguente applicazione dei relativi canoni ermeneutici, si pone soltanto nel caso in cui la ricostruzione del diritto nazionale, secondo le regole sostanziali e processuali ad esso proprie (ivi compresa quella che impone un'interpretazione conforme al diritto comunitario), conduca all'applicazione del regime fiscale agevolato, mentre, ove la predetta indagine conduca ad escludere il diritto all'agevolazione, la verifica di compatibilità con la normativa comunitaria risulta del tutto superflua. (In applicazione di tale principio, la S.C., in tema di IRPEG, ha ritenuto non pertinente, ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dall'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, il richiamo all'orientamento della Corte di giustizia che nega carattere imprenditoriale al mero possesso di partecipazioni azionarie, affermando di non potere escludere che la nozione nazionale d'impresa rilevante per l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza possa risultare più ampia di quella minima elaborata dalla giurisprudenza comunitaria).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 86, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 177, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)