Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2415 del 04/02/2020 (Rv. 656714 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare – Soggetti legittimati – Delega verbale ad altra persona – Ammissibilità – Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 104 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)