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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019 (Rv. 655670 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO | Presunzione di possesso di bene immobile utile “ad usucapionem” - Convivenza con il possessore - Configurabilità – Esclusione – Interversione del possesso – Necessità – Manifestazione esteriore rivolta al possessore – Accertamento – Valutazione del giudice di merito – Censurabilità in Cassazione – Limiti.
Stato
decisa il 2019-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655670-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO

La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)