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Sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014 (Rv. 632753 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Detenzione iniziale della cosa come effetto di un atto o fatto del proprietario possessore - Comodato - Presunzione di possesso utile "ad usucapionem" - Configurabilità - Esclusione - Trasformazione della detenzione in possesso - Mutamento del titolo - Necessità - Prova.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632753-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile "ad usucapionem" in opposizione al proprietario concedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)