Sez. 3, Sentenza n. 4972 del 26/09/1979 (Rv. 401630 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - DIVERGENTE VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA SITUAZIONE DI FATTO RISPETTO ALLA PROSPETTAZIONE DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - DIVERGENTE VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA SITUAZIONE DI FATTO RISPETTO ALLA PROSPETTAZIONE DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto, il quale, se determinante ai fini della decisione e risultante dagli Atti e documenti acquisiti, consente l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ, e quello consistente nell'inesatta o carente percezione di elementi che non siano stati oggetto di controversia e di pronuncia, e, pertanto, non e ravvisabile nella diversa ipotesi di divergente valutazione da parte del giudice della situazione di fatto rispetto alla prospettazione della parte istante. (V 1297/77, mass n 384992; (V 2955/75, mass n 377037).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)