Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 05/04/1977 (Rv. 384992 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, quale previsto nell'art 395 n 4 cod proc civ, si ha nel caso di una falsa percezione della realta in relazione ad una circostanza decisiva, in contrasto con quanto risulta manifestamente e pacificamente dagli Atti: vale a dire, nel caso di un vizio attinente alla mera assunzione di un fatto e non gia ad un giudizio o ad un ragionamento. (V 2955/75, mass n 377037).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)