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Sez. U, Sentenza n. 11 del 01/02/1999 (Rv. 522783 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Proposizione del giudizio davanti a due diverse giurisdizioni - Pronuncia da parte di uno dei giudici di sentenza solo sulla giurisdizione o su questione processuale - Proposizione del regolamento di giurisdizione nell'ambito dell'altro procedimento - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522783-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In caso di proposizione della stessa domanda davanti a due diverse giurisdizioni, la pronuncia da parte di uno dei giudici di sentenza solo sulla giurisdizione o su una questione processuale non rende inammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione nell'ambito dell'altro procedimento. (Nella specie la adita commissione tributaria aveva escluso con sentenza la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario; l'interessato, oltre ad appellare tale decisione, aveva adito il giudice ordinario e nel corso di questo ulteriore giudizio aveva proposto il regolamento di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)