Sez. U, Sentenza n. 4218 del 07/05/1996 (Rv. 497431 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ. - Sentenza sulla giurisdizione o su altra questione processuale - Effetto preclusivo - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
A seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., in base alla quale la sospensione del giudizio di merito non è automatica, non può configurarsi una sospensione dei termini di impugnazione della sentenza emessa dal giudice "a quo" per effetto della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Ne consegue l'impossibilità di ritenere proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, cosicché il disposto della prima parte dell'art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile un regolamento proposto dopo la pronuncia di sentenza di incompetenza per materia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)