Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 13/06/1987 Ud. (dep. 16/03/1988) Rv. 177888 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - RISCONTRO - PLURALITÀ DI SUCCESSIVE CHIAMATE DI CORREO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - RISCONTRO - PLURALITÀ DI SUCCESSIVE CHIAMATE DI CORREO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ancorché più chiamate in correità non possano essere assunte, sotto il profilo logico-concettuale, a dato di verifica di una precedente chiamata di correo, non può tuttavia negarsi che esse, purché intrinsecamente attendibili e non riconducibili a collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i chiamanti, si integrano e si rafforzano reciprocamente, e possono costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre al giudizio di certezza in ordine al fatto contestato. (V mass n 116608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)