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Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013 (Rv. 625621 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Presupposto individuato dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presunzione relativa di tassabilità - Deroghe alla tassazione - Riduzioni delle tariffe - Natura - Eccezioni alla regola generale della soggezione - Deduzione dei presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione - Fattispecie di aree detenute per concessione demaniale e utilizzati in prevalenza da terzi.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625621-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad aree detenute dal contribuente per concessione demaniale, restando indifferente - per la tassazione a suo carico - che il loro utilizzo fosse in prevalenza di terzi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)