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Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012 (Rv. 623228 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Presupposto - Aree ove si producono rifiuti speciali - Esenzione - Aree inidonee alla produzione di rifiuti - Esclusione - Condizioni - Delimitazione degli spazi - Presentazione di idonea documentazione - Prova - Onere - A carico del contribuente - Fattispecie relativa a locale adibito a garage.
Stato
decisa il 2012-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623228-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione a locale adibito al ricovero dell'automezzo privato del proprietario, aveva ritenuto applicabile la tassa in assenza della prova dell'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti e di apposita dichiarazione all'Autorità in ordine a tale circostanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)